Un grazie a Brunetta da parte di tutti i malati che stanno soffrendo a causa del suo Decreto Legge
In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, anche nei primi dieci giorni non è effettuata alcuna riduzione del trattamento economico-fondamentale
(per l’Art. 77 del CCNL il trattamento fondamentale è composta da:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”)
La riduzione, che si riferisce ai primi 10 giorni assenza (anche per assenze superiori ai 10 giorni), riguarda esclusivamente “ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
( per l’Art. 77 del CCNL il trattamento accessorio è composto da:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge)
Per le voci a), retribuzione professionale docenti – RPD ed e), compenso individuale accessorio per il personale ATA - CIA. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL) per cui le trattenute giornaliere lorde dovrebbero essere:
RPD: CIA
0-14 anni 6,30 area B/C 2,48
15-27 anni 7,77 area A/As 2,25
da 28 anni 9,90
Le decurtazioni sopra previste non si applicano:
a) per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL);
b) ricovero ospedaliero ;
c) ricovero in day hospital;
d) per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Da quanto scritto si evince chiaramente che ad un malato oncologico non verranno effettuate detrazioni economiche dallo stipendio solo ed esclusivamente se risulta ricoverato in day hospital oppure se è in chemioterapia (terapia salvavita).
Quindi, un malato di cancro, o un malato grave non ha il diritto di riposare pena la decurtazione degli emolumenti con conseguente peggioramento della qualità della vita.
Grazie ministro Brunetta, grazie a nome dei malati veri... e grazie anche agli italiani che hanno votato per il governo del Pdl, maestro nel calpestare i diritti inalienabili del cittadino così faticosamente conquistati dalla civiltà "occidentale" di cui gli stessi si riempiono la bocca sostenendo di esserne gli improbabili difensori.
Ipocriti!
commenti (22) | commenti (22) (popup) |
|
|
|
post<li>


Facebook
MyBlogLog
Technorati
Twitter

